Lavorare online è una delle frontiere più interessanti del mondo professionale nell’era digitale. Il web offre moltissime opportunità e sbocchi lavorativi, perché tante professioni che, fino a poco tempo fa, si svolgevano in ufficio, oggi possono essere condotte tranquillamente da casa.
Il lavoro da remoto attira sempre più persone che ogni anno scelgono la libera professione o vogliono iniziare a lavorare da imprenditori online. Ma come bisogna comportarsi dal punto di vista fiscale per lavorare online? È sempre necessario aprire la partita IVA per regolarizzare la propria posizione finanziaria?
Il sistema fiscale italiano prevede che chiunque percepisca dei guadagni per prestazioni lavorative, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, deve pagare le tasse applicate a quel reddito. E chi lavora da libero professionista, e dunque non è un dipendente che ha sottoscritto un contratto aziendale nazionale, ha l’obbligo di aprire la partita IVA
per mettersi in regola con gli oneri fiscali.Ma questa condizione non è ferrea per tutte le attività online. In alcuni casi, infatti, è possibile lavorare online senza partita IVA.
Lavorare online senza partita IVA: si può?
Per molte tipologie di lavoro da autonomi si può ricorrere alla prestazione occasionale, una fattispecie di contratto per il quale non è necessario essere in possesso di partita IVA. Si tratta, infatti, di una collaborazione saltuaria entro un limite di tempo prestabilito e dalla cui prestazione non si possono ottenere guadagni che superino i 5 mila euro.
Con l’indicazione di lavoro saltuario si intende che la collaborazione non può essere attiva per oltre 30 giorni per anno solare per ciascun committente. Ciò vuol dire che si può collaborare con più professionisti contemporaneamente, ma sempre entro il limite di 30 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente senza partita IVA emetta una ricevuta di prestazione occasionale al mese o per più mesi nello stesso anno, dal punto di vista fiscale questo lavoro non rientra più tra i lavori occasionali e l’Agenzia delle Entrate chiederà di pagare le tasse (dopo aver applicato una salata sanzione).
In pratica, il lavoratore che sceglie di esercitare con la libera professione e di non aprire una partita IVA (almeno per il momento) ha un rapporto professionale alla pari con il suo committente. Non è un lavoratore subordinato, ma sta prestando un servizio ad un altro professionista di pari livello, il quale gli rilascia una ricevuta a cui viene applicato il 20% di ritenuta d’acconto.
Nel mondo del betting, ad esempio, si può iniziare a lavorare da imprenditore online con l’affiliazione scommesse senza partita iva
. In questo settore non è fondamentale possedere una partita IVA per iniziare a farsi strada, anche se a lungo andare, con l’aumentare degli introiti, potrebbe essere più producente aprire una partita IVA con il regime forfettario.Questo è possibile anche e soprattutto se le affiliazioni online non sono il lavoro principale dell’affiliato. Quando la tipologia di lavoro che si sta svolgendo non è un incarico abitualmente svolto come professione dalla persona che lo sta esercitando senza partita IVA, non è obbligatorio aprirla.
Lavorare online: partita IVA sì o no?
Quando si svolge un lavoro flessibile come quello del freelance online, dell’imprenditore online e delle tante professioni del web è, dunque, possibile fare il libero professionista senza partita IVA. Chi sta pensando di rinunciare allo smartworking perché teme gli oneri di un regime fiscale a partita IVA, può abbandonare l’idea perché, in base alla professione che si vuole svolgere, la partita IVA non è l’unica strada.
Le condizioni necessarie per svolgere un lavoro autonomo occasionale senza partita IVA sono quelle di non superare un fatturato annuo di 5.000€ lordi, di non lavorare in maniera continuativa ma al massimo per 30 giorni all’anno e di non avere un vincolo di subordinazione.
Il libero professionista senza partita IVA (o il suo committente) ha, infine, l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio della sua attività di lavoratore autonomo occasionale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).